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Intelligenza artificiale e responsabilità: più tutele per chi chiede risarcimenti

Persona seduta firma documento legale davanti computer schermo

Se un sistema di intelligenza artificiale causa un danno, chi paga? Fino a poco tempo fa la risposta era complicata, spesso impossibile da dimostrare per il cittadino comune. Con il decreto 160/2026 le cose cambiano, e non di poco: chi subisce un danno da un algoritmo, da un software decisionale o da un dispositivo automatizzato ha oggi strumenti concreti per ottenere un risarcimento senza dover affrontare battaglie legali infinite.

Il decreto 160/2026: cosa cambia per chi chiede risarcimenti

Il decreto 160/2026 interviene direttamente sulla responsabilità civile legata all’uso di sistemi di IA, recependo l’impianto della direttiva europea sulla responsabilità per prodotti difettosi e integrando i principi dell’AI Act. La novità principale riguarda il danneggiato: non deve più ricostruire da solo il funzionamento interno dell’algoritmo per dimostrare che quel sistema ha causato il danno.

Prima di questa riforma, chi voleva ottenere un risarcimento danni doveva provare il nesso causale tra il comportamento del sistema di IA e il pregiudizio subito, un compito quasi impossibile quando l’algoritmo è una scatola nera che nemmeno il produttore riesce a spiegare del tutto. Oggi il decreto introduce presunzioni e obblighi di collaborazione che spostano parte di questo peso su chi ha progettato o messo in circolazione il sistema.

Chi risponde civilmente dei danni causati dall’intelligenza artificiale

La responsabilità civile per danni da intelligenza artificiale non ricade su un unico soggetto. Il decreto distingue tra diverse figure coinvolte nella catena di sviluppo e utilizzo del sistema, ciascuna chiamata a rispondere in base al proprio ruolo effettivo nella produzione del danno.

Produttore, utilizzatore o fornitore: la catena di responsabilità

Il produttore risponde quando il danno deriva da un difetto di progettazione o da un addestramento inadeguato del sistema. L’utilizzatore, cioè l’azienda o il professionista che impiega concretamente l’IA nella propria attività, può essere chiamato in causa se ha configurato male lo strumento o lo ha usato al di fuori delle finalità previste. Il fornitore, quando distinto dal produttore, risponde per la messa a disposizione del sistema sul mercato senza le informazioni necessarie a un utilizzo sicuro.

Questa tripartizione non è astratta: nella pratica, il danneggiato può agire contro il soggetto più facilmente identificabile e solvibile, lasciando poi a produttore, utilizzatore e fornitore il compito di regolare tra loro le rispettive quote di responsabilità.

L’esempio dell’auto a guida autonoma

Un veicolo a guida autonoma provoca un incidente per un errore del sistema di riconoscimento degli ostacoli. Prima del decreto 160/2026 la vittima avrebbe dovuto dimostrare il difetto tecnico del software. Oggi basta provare l’anomalia del comportamento del sistema di IA: sarà il produttore a dover dimostrare che il sistema funzionava correttamente.

Onere della prova alleggerito: come il danneggiato può ottenere risarcimento più facilmente

Documento legale con firma e algoritmo malfunzionante evidenziato

Il punto centrale della riforma riguarda l’onere della prova. Il danneggiato non deve più dimostrare in modo tecnico e dettagliato il funzionamento interno dell’algoritmo. È sufficiente provare che il sistema di IA ha avuto un comportamento anomalo o non conforme a quanto dichiarato, e che questo comportamento è plausibilmente collegato al danno subito.

A quel punto scatta una presunzione a favore del danneggiato: sarà il produttore, l’utilizzatore o il fornitore a dover dimostrare l’assenza di nesso causale, oppure che il danno deriva da una causa esterna non imputabile al sistema. Questo meccanismo rovescia lo squilibrio informativo tipico dei rapporti tra chi sviluppa tecnologie complesse e chi le subisce da consumatore o cittadino.

Il decreto prevede inoltre obblighi di divulgazione: se il giudice lo richiede, produttore e utilizzatore devono fornire documentazione tecnica sul sistema, log di funzionamento e dati di addestramento, pena conseguenze processuali sfavorevoli.

Azione diretta contro l’assicurazione e tutela della solvibilità

Una delle tutele più concrete introdotte riguarda la possibilità, per il danneggiato, di agire con azione diretta contro l’assicurazione del soggetto responsabile, senza dover prima ottenere una condanna nei confronti di quest’ultimo. Questo meccanismo, già familiare nel settore della responsabilità automobilistica, viene esteso ai danni da intelligenza artificiale proprio per garantire un risarcimento anche quando il responsabile ha problemi di solvibilità.

Per le aziende che sviluppano o utilizzano sistemi di IA ad alto rischio, il decreto introduce infatti un obbligo di stipulare una polizza assicurativa specifica, calibrata sulla natura e sulla diffusione del sistema. L’obiettivo è evitare che il danneggiato resti senza copertura effettiva anche quando la responsabilità è accertata.

Conformità all’AI Act e limiti della certificazione

Un equivoco frequente riguarda il rapporto tra AI Act e responsabilità civile. Molte aziende ritengono che ottenere la certificazione di conformità prevista dall’AI Act metta al riparo da qualsiasi pretesa risarcitoria. Non è così: la conformità normativa dimostra che il sistema rispetta determinati requisiti tecnici e di sicurezza al momento della valutazione, ma non esclude che, nell’uso concreto, quel sistema possa comunque causare un danno.

Il decreto 160/2026 chiarisce esplicitamente questo punto: la certificazione può essere un elemento a favore del produttore nella valutazione della diligenza adottata, ma non costituisce mai un esonero automatico dalla responsabilità extracontrattuale. Chi produce o utilizza sistemi di IA deve quindi continuare a monitorarne il funzionamento anche dopo l’immissione sul mercato.

Cosa devono fare le aziende per prepararsi

Documenti aziendali e diagrammi di rischio su scrivania

Per le imprese, adeguarsi al nuovo quadro normativo significa lavorare su più fronti contemporaneamente. Serve innanzitutto rivedere i modelli organizzativi, incluso il modello 231, integrando protocolli specifici per la gestione del rischio legato all’uso di sistemi di IA in azienda. Serve poi verificare le coperture assicurative esistenti, valutando se estendere o sottoscrivere polizze dedicate ai danni da algoritmi.

Altrettanto importante è documentare in modo sistematico le fasi di sviluppo, test e monitoraggio dei sistemi utilizzati: questa documentazione diventa decisiva in caso di contenzioso, perché è proprio sulla base di questi dati che si stabilisce se produttore, utilizzatore o fornitore hanno agito con la dovuta diligenza. Le aziende che aspettano una contestazione per organizzarsi partono già in una posizione di svantaggio, considerando quanto la normativa recente abbia rafforzato la posizione del danneggiato.

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Article publié par la rédaction de Iasse.

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